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NORMATIVE & Leggi

NIENTE PASSAGGIO DI PROPRIETA’ PER RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 T

AGOSTO 2003 – Con una circolare il Ministero dei Trasporti specifica i termini di applicazione della legge n.172 relativa all’abolizione dell’’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI


Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 3085/M360

Roma, 5 agosto 2003

OGGETTO:
Art. 10, legge 8 luglio 2003, n. 172. Abolizione dell’’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.

Com’’è noto, in forza dell’’art. 1, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la proprietà di qualsiasi rimorchio è stata assoggettata ad iscrizione al P.R.A. nel registro riservato alle autovetture, agli autocarri ed agli altri veicoli assimilabili previsto dal comma 1 del medesimo art. 1. A tale riguardo, si informa che la predettta norma è stata recentemente modificata dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (in G.U. – Serie Generale – n. 161 del 14 luglio 2003), il quale ha sostituito integralmente l’art. 1, comma 3, del regio decreto n. 1813/1927 nel modo seguente: “I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 t sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili”. In tal modo, pertanto, è stato abolito ogni obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.

Ciò posto, appare necessario precisare che l’art. 10 della legge n. 172/2003 non ha tuttavia operato alcuna modifica in seno agli artt. 93 e 94 c.d.s.; di conseguenza, i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t, per poter circolare su strada, restano comunque assoggettati al pari dei rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 t, all’obbligo della immatricolazione e dell’aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento della proprietà.


A tal fine, continua ad applicarsi la regola generale, stabilita dal medesimo art. 93 c.d.s., alla stregua della quale l’’immatricolazione e l’aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà viene effettuato a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo.


Appare, infine, opportuno sottolineare che, a seguito dell’’abolizione dell’’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, chiunque ne abbia un comprovato interesse può ora richiedere, ai sensi della legge n. 214/1990, l’’accesso di dati contenuti nell’’Archivio Nazionale dei Veicoli, gestito dal C.E.D. della Motorizzazione, al fine di acquisire informazioni, sinora demandate alla esclusiva competenza del P.R.A., relative agli intestatari dei rimorchi di massa inferiore ai 3,5 t.

02328000027
3932012329
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